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Il T.U.L.P.S.
Il Testo Unico della Legge di Pubblica Sicurezza, (T.U.L.P.S.); la legge n.110 del 18 Aprile 1975; legge n. 85 del 25
Maggio 1986 e loro successive modificazioni, sono le
leggi che regolamentano le armi in Italia. Legge 18 aprile 1975, n. 110(Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105) Articolo 1Armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra.
Agli effetti delle leggi penali, di quelle di pubblica sicurezza
e delle altre disposizioni legislative o regolamentari in materia sono armi da
guerra le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa,
sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o
estere per l'impiego bellico, nonché le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse,
gli aggressivi chimici, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le
bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari.
Articolo 2
Agli stessi effetti indicati nel
primo comma del precedente art. 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma
dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:
a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia; b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale; c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale; d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico; e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purchè non a funzionamento automatico; f) le rivoltelle a rotazione; g) le pistole a funzionamento semiautomatico; h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo. Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all'esportazione, non è consentita la fabbricazione, l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9×19 parabellum, nonchè di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonchè di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10. Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate "da bersaglio da sala", o ad emissione di gas, nonchè le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona. Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purchè di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica. Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, nè possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive o capsule sferiche marcatrici, diverse da quelle consentite a norma del terzo comma ed, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore. Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile. (1) Articolo così modificato dal D.L.vo 29 settembre 2013, n. 121.
Articolo 3 Chiunque, alterando in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni di un'arma, ne aumenti la potenzialità di offesa, ovvero ne renda più agevole il porto, l'uso o l'occultamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.
Articolo 4
Salve le autorizzazioni previste
dal terzo comma dell'art. 42 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e
successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria
abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni
ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi
analoghi in grado di rogare una elettrocuzione.
Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, gli strumenti di cui all'art. 5, quarto comma, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825 - 1, CEI EN 60825 - 1/A11, CEI EN 60825- 4. Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. La pena è aumentata se il fatto avviene nel corso o in occasione di manifestazioni sportive. E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da uno a tre anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 20.000 euro. La pena è dell'arresto da tre a sei anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 20.000 euro quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza. Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da sei a diciotto mesi e con l'ammenda da 2.000 euro a 20.000 euro. La pena prevista dal terzo comma è raddoppiata quando ricorre una delle circostanze previste dall'articolo 4, secondo comma, della legge 2 ottobre 1967, n. 895, salvo che l'uso costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso. Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere. Sono abrogati l'art. 19 e il primo e secondo comma dell'art. 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni. Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti. (1) Articolo così modificato dal D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204.
Articolo 5
Le disposizioni di cui al primo
comma dell'art. 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, non si applicano alla
vendita al minuto delle cartucce da caccia a pallini, dei relativi bossoli o
inneschi nonchè alla vendita dei pallini per le armi ad aria compressa.
- L'art. 4-bis del decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452, è abrogato. - Le disposizioni del citato testo unico, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 , e quelle della presente legge non si applicano agli strumenti di cui al presente articolo. Gli strumenti riproducenti armi non possono essere fabbricati con l'impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l'utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all'offesa della persona. I predetti strumenti se realizzati in metallo devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di camerare cartucce ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile. Quelli da segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite l'accensione di una cartuccia a salve, devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all'estremità della canna. Gli strumenti denominati "softair", vendibili solo ai maggiori di 16 anni, possono sparare pallini in plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purchè l'energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 joule. La canna dell'arma deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto. Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti, a spese dell'interessato, a verifica di conformità accertata dal Banco nazionale di prova. Nessuna limitazione è posta all'aspetto dei strumenti riproducenti armi destinati all'esportazione. Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al presente articolo, senza l'osservanza delle disposizioni del quarto comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro. Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di strumenti riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma. (1) Articolo così modificato dal D.L.vo 29 settembre 2013, n. 121.
Articolo 6
È istituita, presso il Ministero dell'interno, la commissione
consultiva centrale delle armi. La commissione si compone di un presidente, di
due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno della Polizia di
Stato, di due del Ministero della difesa, di cui uno dell'Arma dei carabinieri,
di cinque del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui
quattro in rappresentanza dei settori economici interessati, su designazioni
plurime delle associazioni di categoria più rappresentative, di uno del
Ministero del commercio con l'estero, di due del Ministero delle finanze, di cui
uno della direzione generale delle dogane e l'altro del Corpo della guardia di
finanza, di tre esperti in materia balistica e di un esperto in armi antiche,
artistiche, rare o comunque di importanza storica (1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 1, L. 16 luglio 1982, n. 452
(Gazz. Uff. 20 luglio 1982, n. 197). Vedi, anche, il D.P.R. 9 maggio 1994, n.
608.
Articolo 7
È istituito presso il Ministero dell'interno il catalogo
nazionale delle armi comuni da sparo, con esclusione dei fucili da caccia ad
anima liscia e delle repliche di armi ad avancarica, delle quali è ammessa la
produzione o l'importazione definitiva (1).
(1) Comma così sostituito dall'art. 3, L. 16 luglio 1982, n. 452
(Gazz. Uff. 20 luglio 1982, n. 197).
Articolo 8
La richiesta intesa ad
ottenere il nulla osta per l'acquisto o la cessione di armi, ai sensi
dell'art. 35,
terzo comma, del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, modificato con
decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1452, deve indicare i motivi
dell'acquisto o della cessione.
La licenza di cui all'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è richiesta anche per l'esercizio dell'industria di riparazione delle armi. Il rilascio delle autorizzazioni per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, il deposito e la riparazione di armi, nonché del permesso di porto d'armi, previsti dagli articoli 28, 31, 32, 35 e 42 del testo unico sopracitato e 37, R.D. 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, è subordinato all'accertamento della capacità tecnica del richiedente. L'accertamento non occorre per l'autorizzazione alla collezione. Ai fini dell'accertamento della capacità tecnica, l'interessato deve sostenere apposito esame presso la commissione di cui all'art. 49 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. La commissione è integrata da un esperto designato dal Ministero della difesa quando l'accertamento è richiesto da persona che debba esercitare l'attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì alle persone che rappresentano, a norma dell'art. 8 del citato testo unico, il titolare dell'autorizzazione di polizia. Coloro che nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza hanno prestato servizio militare nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato ovvero abbiano appartenuto ai ruoli del personale civile della pubblica sicurezza in qualità di funzionari o che esibiscano certificato d'idoneità al maneggio delle armi rilasciato dalla competente sezione della Federazione del tiro a segno nazionale devono sottoporsi all'accertamento tecnico soltanto per l'esercizio delle attività di fabbricazione, riparazione o commercio di armi. L'accertamento della capacità tecnica non è richiesto per l'acquisto e il porto di armi da parte di coloro che siano autorizzati per legge. La capacità tecnica è presunta nei confronti di coloro che, all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, abbiano già ottenuto le autorizzazioni ovvero abbiano adempiuto agli obblighi previsti in materia dalle disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e del R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Coloro che esercitano l'industria di riparazione delle armi devono richiedere alla competente autorità di pubblica sicurezza la licenza di cui al secondo comma del presente articolo entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge. L'art. 33 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è abrogato. (1) Articolo così modificato dal D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204.
Articolo 9
Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del T.U. delle leggi di
pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le
autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il
commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la
riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere
rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell' art. 43 dello
stesso testo unico. Per il rilascio di tali autorizzazioni, l'autorità di
pubblica sicurezza può richiedere agli interessati la presentazione del
certificato di cui al quarto comma dell'art. 35 del
predetto T.U. modificato con D.L. 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella L.
22 dicembre 1956, n. 1452.
Articolo 10
A decorrere dall'entrata in
vigore della presente legge, non possono rilasciarsi licenze per la
detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di
esse, o di munizioni da guerra.
Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l'osservanza delle norme vigenti per l'esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all'estero. L'erede, il privato o l'ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell'interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle. In quanto applicabili si osservano le disposizioni dei precedenti articoli 8 e 9. Chiunque trasferisce le armi di cui all'art. 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per cause diverse da quelle indicate nel precedente comma è punito con la reclusione da due a sei anni e la multa da 2.000 a 20.000 euro. E' punito con l'ammenda fino a euro 1.000 euro chiunque, essendone obbligato, omette di dare l'avviso previsto nel secondo comma del presente articolo. Salva la normativa concernente la dotazione di armi alle Forze armate ed ai Corpi armati dello Stato, è consentita la detenzione e la raccolta delle armi e dei materiali indicati nel primo comma allo Stato e, nell'ambito delle loro competenze, agli enti pubblici in relazione all'esercizio di attività di carattere storico o culturale nonché ai soggetti muniti di autorizzazioni per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. La detenzione di armi comuni da sparo per fini diversi da quelli previsti dall'art. 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore, nel limite di un esemplare per ogni modello del catalogo nazionale; il limite di un esemplare per ogni modello non si applica ai fucili da caccia ad anima liscia ed alle repliche di armi ad avancarica. Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche. Sono armi antiche quelle ad avancarica e quelle fabbricate anteriormente al 1890. Per le armi antiche, artistiche o rare di importanza storica di modelli anteriori al 1890 sarà disposto un apposito regolamento da emanarsi di concerto tra il Ministro per l'interno e il Ministro per i beni culturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dette armi non si computano ai fini di cui al sesto comma. La richiesta della licenza al questore deve essere effettuata da parte di coloro che già detengono armi comuni da sparo in quantità superiori a quelle indicate nel sesto comma entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per la raccolta e la collezione di armi di qualsiasi tipo è esclusa la detenzione del relativo munizionamento. Il divieto non si applica alle raccolte per ragioni di commercio e di industria. Chiunque non osserva gli obblighi o i divieti di cui al sesto, ottavo e nono comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 1.500 euro a 10.000 euro. (1) Articolo così modificato dal D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204.
Articolo 11
Sulle armi prodotte, assemblate
o introdotte nello Stato, devono essere impressi, in modo indelebile, in
un'area delimitata del fusto, carcassa o castello o di una parte essenziale
dell'arma, di cui all'art. 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, ed a cura del fabbricante o
dell'assemblatore, il nome, la sigla od il marchio del fabbricante o
assemblatore, l'anno e il Paese o il luogo di fabbricazione e, ove previsto,
il numero di iscrizione del prototipo o dell'esemplare nel catalogo
nazionale, nonché il numero di matricola.
Un numero progressivo deve, altresì, essere impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve essere riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere apposta su una parte visibile dell'arma o facilmente ispezionabile senza attrezzi. Fermo restando quanto previsto dall'art. 32, nono e decimo comma, è consentita la sostituzione della parte di arma su cui è stata apposta la marcatura qualora divenga inservibile, per rottura o usura, previo versamento per la rottamazione della stessa, a cura dell'interessato, alla competente direzione di artiglieria. L'area dell'arma riservata alla marcatura non può recare ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi dell'arma stessa. A cura del Banco nazionale di prova deve essere apposta la sigla della Repubblica Italiana e l'indicazione dell'anno in cui è avvenuta l'introduzione dell'arma nel territorio nazionale, salvo che tali indicazioni siano già state apposte da altro Stato membro dell'Unione europea. L'area dell'arma riservata alla marcatura non può recare ulteriori o diversi segni identificativi o distintivi dell'arma stessa. Oltre ai compiti previsti dall'art. 1 della legge 23 febbraio 1960, n. 186, il Banco Nazionale di prova di Gardone Valtrompia, direttamente o a mezzo delle sue sezioni, accerta che le armi o le canne presentate rechino le indicazioni prescritte nel primo comma e imprime uno speciale contrassegno con l'emblema della Repubblica italiana e la sigla di identificazione del Banco o della sezione. I dati contenuti nel registro sono comunicati, anche in forma telematica, al Ministero dell'interno. L'operazione deve essere annotata con l'attribuzione di un numero progressivo in apposito registro da tenersi a cura del Banco o della sezione. Le armi comuni da sparo prodotte all'estero recanti i punzoni di prova di uno dei banchi riconosciuti per legge in Italia non sono assoggettate alla presentazione al Banco di prova di Gardone Valtrompia quando rechino i contrassegni di cui al primo comma. Qualora l'autorità di pubblica sicurezza, nell'ambito delle attività di controllo, abbia motivo di ritenere che le armi di cui al presente comma, introdotte nel territorio dello Stato non siano corrispondenti al prototipo o all'esemplare iscritto al catalogo nazionale, dispone che il detentore inoltri l'arma stessa al Banco nazionale di prova, che provvede alle verifiche di conformità secondo le modalità di cui all'art. 14. Qualora manchino sulle armi prodotte all'estero i segni distintivi di cui al comma precedente, l'importatore deve curare i necessari adempimenti. In caso di mancanza anche di uno degli elementi indicati nel primo comma il Banco o la sezione provvede ad apporli, in base a motivata richiesta degli aventi diritto, vistata dall'ufficio locale di pubblica sicurezza o in mancanza dal comando dei carabinieri. A tal fine, in luogo del numero di matricola è impresso il numero progressivo di iscrizione dell'operazione nel registro di cui al secondo comma. Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano altresì alle armi comuni da sparo ed alle canne intercambiabili importate dall'estero. Si osservano a tal fine le modalità di cui al successivo art. 13. Le norme del presente articolo relative all'apposizione sulle armi del numero d'iscrizione nel catalogo nazionale, si applicano a decorrere dalla data indicata nel decreto ministeriale di cui al precedente art. 7, settimo comma n. 1). Entro il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di cui al precedente comma debbono essere presentate al Banco nazionale di prova o alle sue sezioni, ove mancanti del numero di matricola, per l'apposizione di questo ultimo a norma del quinto comma: le armi comuni da sparo prodotte nello Stato o importate prima dell'entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelle prodotte o importate anteriormente al 1920; le armi portatili da fuoco di cui al precedente art. 1 appartenenti a privati di cui è consentita la detenzione. Per il compimento delle operazioni previste dal presente articolo, al Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da determinarsi secondo le modalità previste all'articolo 3 della citata legge 23 febbraio 1960, n. 186, è concesso una tantum un contributo straordinario di 270 milioni di lire a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. All'onere di 270 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1980, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento redisposto per il rinnovo della convenzione di Lomè. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (1) Articolo così modificato dal D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204.
Articolo 12
Chi, senza licenza per la fabbricazione ed il commercio di armi
intende importare armi comuni da sparo in numero superiore a tre, nel corso
dello stesso anno solare, oltre la licenza del questore di cui all'art. 31 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve
munirsi di apposita licenza del prefetto della provincia in cui l'interessato ha
la propria residenza anagrafica. (1) Articolo così modificato dal D.L.vo 29 settembre 2013, n. 121.
Articolo 13
La dogana alla quale vengono presentate per l'importazione
definitiva armi comuni da sparo deve, dopo la nazionalizzazione, curarne
l'inoltro, a spese dell'importatore, al Banco nazionale di prova di Gardone
Valtrompia od alla più vicina sezione di esso, eccezion fatta per le armi
provenienti dagli Stati i cui punzoni di prova siano riconosciuti in base alla
legge 23 febbraio 1960, n. 186, alla legge 12 dicembre 1973, n. 993, ed alle
altre disposizioni vigenti, purché provviste dei segni distintivi di cui al
primo comma dell'art. 11.
Articolo 14
Qualora le armi comuni da sparo e le canne presentate al Banco od
alle sezioni non superino la prova prescritta dall'art. 1, legge 23 febbraio
1960, n. 186, ovvero risultino non catalogate o non conformi ai tipi catalogati,
ovvero non superino la verifica di cui all'art. 23, comma 12-sexiesdecies, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, è dato avviso, entro trenta giorni, a cura del Banco o
della sezione, al produttore od all'importatore. (1) Articolo così modificato dal D.L.vo 29 settembre 2013, n. 121.
Articolo 15
I cittadini italiani residenti all'estero o dimoranti all'estero
per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono
ammessi all'importazione temporanea di armi comuni da sparo, senza la licenza di
cui all'art. 31 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per finalita' sportive
o di caccia, provviste del numero di matricola, nonchè di armi comuni da sparo
per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni,
mostre, o di valutazione e riparazione. (1) Articolo così modificato dal D.L.vo 29 settembre 2013, n. 121.
Articolo 16
Nelle operazioni concernenti le armi comuni da sparo di cui al
precedente art. 2 dichiarate per l'esportazione, sono obbligatori la visita
doganale e il riscontro della guardia di finanza. (1) Articolo così modificato dal D.L.vo 29 settembre 2013, n. 121.
Articolo 17
Alle persone residenti nello Stato non è consentita la
compravendita di armi comuni da sparo commissionate per corrispondenza, salvo
che l'acquirente sia autorizzato ad esercitare attività industriali o
commerciali in materia di armi, o che abbia ottenuto apposito nulla osta del
prefetto della provincia in cui risiede. Di ogni spedizione la ditta interessata
deve dare comunicazione all'ufficio di pubblica sicurezza, o, in mancanza, al
comando dei carabinieri del comune in cui risiede il destinatario.
Articolo 18
Salvo che non sia disposto diversamente dalla relativa
autorizzazione, il trasporto delle armi di cui agli articoli 1 e 2 o parti di
esse deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di pubblici servizi o di
imprese di trasporto in possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti
disposizioni legislative o regolamentari, o di soggetti dipendenti dalle aziende
produttrici o commerciali muniti di specifica autorizzazione del questore della
provincia di residenza, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo
9.
Articolo 19
L'obbligo dell'avviso previsto rispettivamente dagli articoli 28 e 34 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, deve
essere osservato anche per il trasporto di singole parti di armi da guerra e
tipo guerra nonché di canne, carcasse, carrelli, fusti, tamburi, e bascule di
armi comuni. (1) Articolo così modificato dal D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204.
Articolo 20
La custodia delle armi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e
degli esplosivi deve essere assicurata con ogni diligenza nell'interesse della
sicurezza pubblica. (1) Articolo così modificato dal D.L.vo 26 ottobre 2010, n. 204.
Articolo 20-bis
Chiunque consegna a minori degli anni diciotto, che non siano in
possesso della licenza dell'autorità, ovvero a persone anche parzialmente
incapaci, a tossicodipendenti o a persone impedite nel maneggio, un'arma fra
quelle indicate nel primo e secondo comma dell'articolo 2, munizioni o esplosivi
diversi dai giocattoli pirici è punito, salvo che il fatto costituisca più grave
reato, con l'arresto fino a due anni. (1) Aggiunto dall'art. 9, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.
Articolo 21 Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene le armi di cui agli articoli 1 e 2 al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI, del libro II del codice penale o dagli artt. 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Articolo 22
Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui
agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi
destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario
sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il
contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. Per armi
da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici
accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di
impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga
costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico. Le armi da
fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del
Banco nazionale di prova, che vi apporrà specifico punzone. (1) Articolo così modificato dal D.L.vo 29 settembre 2013, n. 121.
Articolo 23
Sono considerate clandestine:
1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente art. 7, ovvero non sottoposte alla verifica di cui all'art. 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente art. 11. E' punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine. Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'art. 11. Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi. Non è punibile, ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identificazione prescritti per le armi comuni da sparo, chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Banco nazionale di prova ai fini della sottoposizione alla verifica di cui all'art. 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, o l'importazione ai sensi dell'art. 11. (1) Articolo così modificato dal D.L.vo 29 settembre 2013, n. 121.
Articolo 24
Chiunque fabbrica un prodotto esplodente non riconosciuto o
modifica o altera la composizione dei prodotti esplodenti riconosciuti e
classificati a norma dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, è punito con la reclusione da sei mesi a tre
anni e con la multa da lire 400.000 a lire 2.000.000.
Articolo 25
Chiunque, per l'esercizio della propria attività lavorativa, fa
abituale impiego di esplosivi di qualsiasi genere deve tenere il registro delle
operazioni giornaliere previsto dal primo comma dell'articolo 55 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773.
Articolo 26 È soggetto all'obbligo della denuncia, stabilito dall'art. 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, chi, in possesso di armi regolarmente denunziate, detiene munizioni per armi comuni da sparo eccedenti la dotazione di 1000 cartucce a pallini per fucili da caccia.
Articolo 27 Il rilascio delle licenze di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, è subordinato all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 9.
Articolo 28
I titolari delle licenze di deposito per il consumo permanente,
temporaneo o giornaliero di esplosivi di ogni genere, a qualunque uso adibiti,
di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
18 giugno 1931, n. 773, e 100 e 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e
successive modificazioni, devono seguire personalmente o esclusivamente a mezzo
delle persone che li rappresentano a norma dell'art. 8 del citato testo unico le
attività e le operazioni d'impiego e di utilizzo degli esplosivi medesimi.
Articolo 29 Chiunque distrae dalla prevista destinazione, sottrae o comunque detiene esplosivi di ogni genere al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato ovvero di mettere in pericolo la vita delle persone o la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati o comunque di uno dei reati previsti dal capo I, titolo VI del libro II del codice penale o dagli articoli 284, 285, 286 e 306 dello stesso codice, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Articolo 30
Le autorizzazioni previste dal
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, dal regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635, e dalla presente legge, nonché gli adempimenti di
cui agli articoli 28,
terzo comma, e 34 del
citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza non sono richiesti per le
armi, o parti di esse, munizioni ed esplosivi appartenenti alle Forze armate ed
ai Corpi armati dello Stato e per il personale delle Forze armate e dei Corpi
armati dello Stato impiegato nell'esercizio delle funzioni e degli altri compiti
di istituto.
Articolo 31
Ferme restando le disposizioni sul Tiro a segno nazionale
contenute nel codice dell’ordinamento militare e nel testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (1), i direttori e
gli istruttori delle sezioni dell'Unione di tiro a segno nazionale devono
munirsi di apposita licenza del prefetto, da rilasciarsi previo accertamento
della capacità tecnica e dei requisiti di cui al precedente articolo 9.
(1) Comma così modificato dall'art. 2129, D.Lgs. 15 marzo 2010,
n. 66.
Articolo 32
Salva la normativa concernente
le armi in dotazione alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato e fermo
restando quanto stabilito nella legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulle cose di
interesse storico o artistico, i direttori dei musei di Stato, di altri enti
pubblici o appartenenti ad enti morali, cui è affidata la custodia e la
conservazione di raccolte di armi da guerra o tipo guerra o di parte di esse, di
munizioni da guerra, di collezioni di armi comuni da sparo, di collezioni di
armi artistiche, rare o antiche devono, entro tre mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, redigere l'inventario dei materiali custoditi su apposito
registro ai sensi dell'art. 16, primo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n.
635. Le persone di cui al primo comma sono altresì obbligate a curare il
puntuale aggiornamento dell'inventario, comunicandone immediatamente le
variazioni al questore.
Articolo 33
1. E' vietata la vendita, nelle pubbliche aste, delle armi
indicate negli articoli 1 e 2. (1) Cosí sostituito dall'art. 10-bis, D.L. 13 maggio 1991, n. 152 nel testo modificato dalla relativa legge di conversione.
Articolo 34
Le pene stabilite dal codice penale e dal testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per le
contravvenzioni alle norme concernenti gli esplosivi sono triplicate.
Articolo 35 Per i reati previsti dalla presente legge, si procede in ogni caso con il giudizio direttissimo salvo che non siano necessarie speciali indagini. Per i reati connessi si procede, di regola, previa separazione dei giudizi.
Articolo 36
I detentori delle armi comuni da sparo che, alla data di entrata
in vigore della presente legge, non abbiano provveduto a denunciare ai sensi
dell'art. 38 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, le armi
medesime, non sono punibili, ai sensi delle disposizioni vigenti, qualora
ottemperino all'obbligo della denuncia entro il termine di sessanta giorni dalla
predetta data, sempre che la denuncia avvenga prima dell'accertamento del reato.
Articolo 37
Sino alla pubblicazione del catalogo nazionale delle armi comuni
da sparo previsto dall'art. 7, ne sono ammesse la produzione, l'importazione e
l'esportazione, a condizione che gli esercenti tali attività siano muniti delle
prescritte licenze dell'autorità di pubblica sicurezza e che ogni arma sia
contrassegnata dal numero di matricola. Articolo 38 Le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge concernenti i giocattoli si applicano decorso un anno dal giorno di entrata in vigore della legge stessa. Articolo 39
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge
l'autorità di pubblica sicurezza deve procedere ad una revisione straordinaria
delle autorizzazioni a privati per la raccolta di armi da guerra o tipo guerra o
di parti di esse o di munizioni da guerra, previste dall'art. 28 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773. Articolo 40
Per tutto quanto non previsto dalla presente legge continuano ad
applicarsi le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18
giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive
rispettive modificazioni, nonché le altre vigenti disposizioni legislative e
regolamentari in materia di armi ed esplosivi.
(Testo definitivo
pubblicato nel supp. Ord. N. 96/L della G.U. n. 116 del
21 Maggio 1998), riordina e trasferisce ai Comuni il
rilascio di talune licenze e autorizzazioni, in
particolare all'art. 163, comma 2, lettera G. prevede il
rilascio dell'autorizzazione di istruttore di tiro da
parte del Sindaco del Comune in cui il poligono svolge l'attività
e non più dal Prefetto come avveniva precedentemente.
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mailto: info@tiroasegnotrapani.it tiroasegnotrapani@pec.it |